Art. 9.
(Sospensioni e abrogazioni).

      1. Le pubbliche amministrazioni, fino ad esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 36 del citato decreto legislativo

 

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n. 165 del 2001, e le norme che statuiscono l'inibitoria dell'esecutività delle sentenze dei giudicati relativi all'inquadramento per mansioni superiori e alla trasformazione di contratti afferenti assunzioni e nuovi inquadramenti sono abrogati.